canapa industriale
E’ stata approvata in commissione Agricoltura
 la bozza del testo di legge per rilanciare la filiera della canapa italiana. Ora il testo passerà al Senato che potrà approvare il testo così com’è oppure effettuare delle modifiche. “Io credo nella possibilità che anche il Senato l’approvi senza fare modifiche, e in questo caso potrebbe darsi che la legge venga promulgata entro dicembre”, ci aveva spiegato qualche giorno fa l’onorevole Zaccagnini, allora vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera.
“Un risultato importante”, ha scritto ieri il deputato del M5S Filippo Gallinella, “che segna un primo passo in un settore innovativo ma che nel nostro Paese vede già la presenza di importanti realtà. Nessun rischio per chi vuole coltivare le sementi certificate, alleggerita burocrazia e controlli e previsti incentivi per la realizzazione di centri di prima trasformazione. Agricoltura, agroalimentare, tessile ed edilizia saranno i settori maggiormente beneficiati dalla norma. Grazie al nostro lavoro, come promesso durato oltre un anno, prima della pausa estiva siamo riusciti a chiudere il testo”.
“Il progetto di legge approvato in sede referente dalla Commissione Agricoltura promuove la produzione e la filiera agroindustriale della canapa, un’antica tradizione della nostra penisola che ultimamente è di nuovo valorizzata”, osserva il capogruppo Pd in commissione Agricoltura Nicodemo Oliverio sottolineando che: “La canapa viene utilizzata nel tessile per prodotti di moda, nella cosmesi per la produzione di oli, creme e saponi, negli imballaggi in coerenza con la linea biologica di produzione del vino e dell’olio extra vergine di oliva e nell’alimentazione sotto forma di farine, foglie per infusi, semi e olio”.
Qui sotto la bozza del testo del legge riportata dal deputato Filippo Gallinella:
Norme per il sostegno e la promozione della  coltivazione e della filiera della Canapa
(Bozza Testo Unificato Approvato dalla Commissione nella seduta del 28 luglio 2015)
(C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi)
Art. 1
(Finalità).
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.)quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di Canapa delle “varietà ammesse” iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge.
3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) alla incentivazione dell’impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.
Art. 2
(Liceità della coltivazione).
1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all’articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1, è possibile ottenere:
a) la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano o zootecnico, di profumi e di cosmetici e di prodotti e composti utili per l’ambito nutraceutico;
b) la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico.;
c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo;
h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico.
3. L’uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita esclusivamente per l’autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l’utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.
Art. 3
(Obblighi del coltivatore).
1. Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
(Controlli e sanzioni).
1. Il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all’eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di Pubblica Sicurezza eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare icampionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
5. Qualora all’esito del controllo, il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dell’1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizione di cui alla presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposte dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al precedente comma 3, verifichino che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore all’1 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore.
Art. 5
(Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici).
1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’aggiornamento del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, definendo in apposita tabella i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.
Art. 6.
(Incentivi per la filiera della canapa)
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
Art. 7
(Riproduzione della semente)
  Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l’anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 8
(Sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione).
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.
Art. 9
(Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
1. All’articolo 14, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all’1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».
2. Il comma 1 dell’articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
Art. 10
(Tutela del consumatore).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell’articolo 16, lettera b) o c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.